PEDAGOGIA

Diritto all’istruzione: una casa solida per chi non può abitare.

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«i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica»

Vorrei poter scrivere di altro oggi, vorrei poter dedicare l’articolo a quanto i diritti fondamentali siano garantiti a tutti e allo stesso livello e grado, ma dovrò purtroppo fare un passo indietro rispetto alla realtà felicemente utopica che mi piacerebbe raccontare per scontrarmi con potenzialità e limiti dei nostri documenti di diritto!

Da educatrice, come sapete, ho un ovvio debole per tutto ciò che riguarda il campo dell’istruzione e della formazione ed è innegabile che queste sfere, a partire dalla scuola dell’obbligo alle misure di partecipazione alla vita sociale del soggetto minore sono fortemente normate per garantire a tutti un adeguato e necessario livello di istruzione. Non vi stupirà scoprire, infatti, che è proprio l’istruzione a fornirci gli strumenti necessari per interpretare, capire ed abitare il mondo. Ma allora, in questa settimana dedicata, per noi, alla giornata mondiale del rifugiato, sorge spontaneo chiedersi: cosa accade se i minori in questione sono migranti e non cittadini italiani?

Se fino ad una decina di anni fa il migrante veniva considerato come un “soggetto di passaggio”, pur essendo accolto e riconosciuto, l’attuale politica d’integrazione mira ad impedirne la marginalizzazione, ritenendo che la sua permanenza in Italia non abbia un termine. Di conseguenza, il fenomeno migratorio non è solo indagato dal punto di vista funzionale ma anche esistenziale, in quanto non può trascurarsi il fatto che il migrante provenga da una dimensione di crisi derivante dalla rottura dell’assetto relazionale di origine: la famiglia, infatti, è il ponte di collegamento tra la comunità di provenienza e la comunità di accoglienza, ove il migrante traspone contenuti culturali e religiosi, aspettative, strumenti materiali e cognitivi per l’integrazione. È chiaro quindi, che per rispettare questa visione dichiaratamente inclusiva, anche il sistema scolastico del paese di accoglienza debba adeguarsi. Si, perché l’integrazione della migrazione nella struttura sociale italiana avviene soprattutto in ambito scolastico ed è proprio al fine di valutare i percorsi dell’integrazione stessa che si intende indagare l’effettività del diritto all’istruzione per i giovani di origine straniera per porci, come sempre cerchiamo di fare, alcune domande a riguardo.

La Costituzione è la cartina al tornasole per individuare i diritti sociali attribuibili anche al non cittadino. Il reticolato normativo di riferimento si apre con l’art. 2 Cost. che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» e «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», rivolgendosi indistintamente a ciascun uomo, quale singolo, che nelle formazioni sociali esprime la sua personalità.

E, di conseguenza, in ragione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., anche lo straniero, in quanto uomo, ha il diritto di godere dei diritti sociali. La condizione giuridica dello straniero è, infatti, definita in proporzione all’accesso ed al godimento dei diritti sociali, previsti in conformità alle norme ed ai trattati internazionali ai sensi dell’art. 10 Cost. ed il fondamentale strumento di integrazione è il diritto all’istruzione disciplinato all’art. 34 Cost. ove recita che «la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita» (commi 1 e 2). Tale diritto è, inoltre, riconosciuto indipendentemente dallo status di cittadino e dal possesso di un titolo di soggiorno poiché è garantito a tutti coloro che siano capaci e meritevoli (art. 34, comma 3, Cost.).

Ma dopo questo excursus puramente burocratico, che ci serve per dare una base solida alle nostre argomentazioni, proviamo a tracciare un profilo più vissuto e meno scritto della realtà delle scuole italiane; effettivamente, tutto ciò che accade è fortunatamente simile a ciò che viene scritto. E quindi ci sono classi multiculturali, in cui poter sperimentare il tema dell’accoglienza, del confronto e della crescita braccio a braccio; si, perché è proprio a scuola che si imparano le basi della cittadinanza attiva!

Ecco, cittadinanza: se è vero quanto abbiamo affermato sino ad ora, in termini di diritti sociali, e in termini di diritti al minore straniero, quando parliamo di seconda generazione e di nascita sul territorio nazionale, perché il diritto alla cittadinanza è ancora così lontano dalle sfere della nostra attuazione politica?

Da qualche mese in Italia si sta tornando a parlare dello Ius soli, il termine latino tradotto indica: il diritto di suolo, in altre parole, il diritto di acquisire la cittadinanza in una nazione – con tutti i diritti e i doveri connessi –  non per il fatto di avere un genitore di quella stessa nazione, ma per il fatto di esservi nato o di appartenere culturalmente, psicologicamente ed emotivamente ad essa.

L’ultima legge sulla cittadinanza è stata varata 25 anni fa e in base a questa legge, l’unico modo per acquisire la nazionalità è attraverso lo Ius sanguinis, cioè il diritto di sangue. In altre parole, un bambino è italiano se è italiano almeno uno dei due genitori. Un bambino, nato in territorio italiano da genitori stranieri, ha regolare documento alla nascita ma una volta compiti i 18 anni può fare domanda di cittadinanza se è stato residente ininterrottamente nel nostro paese e se ha frequentato le scuole – primaria e media inferiore legalmente. Questa legge è però anacronistica per molti aspetti. Infatti, priva per troppi anni un bambino nato in Italia di godere della cittadinanza e dei suoi diritti, fino ai 18 anni, senza contare che è troppo legata alle condizioni della famiglia. La legge in discussione tra i politici in Parlamento, intende tutelare soprattutto i bambini nati in Italia da genitori stranieri o arrivati in Italia quando erano molto piccoli. Per fare questo, si introdurrebbero due nuovi concetti al momento in vigore in altri stati. Uno è lo Ius soli puro, questa opportunità è in vigore negli Stati Uniti, nascere in territorio statunitense significa automaticamente acquisire la cittadinanza, tale diritto non esiste nei paesi europei. L’altro è lo Ius culturae, ovvero, il diritto legato all’istruzione; per tale concetto potranno avere la cittadinanza i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, a patto che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno cinque anni e superato almeno un ciclo scolastico: le scuole elementari oppure le medie inferiori.

 Questo rende ancora più evidente quanto i due diritti fondamentali di cittadinanza e di istruzione debbano avere un legame stretto: è a scuola infatti che impariamo ad abitare il mondo, è a scuola che si vive l’accoglienza, è a scuola che le potenzialità e le competenze di ognuno vengono valorizzate, è a scuola che si costruiscono i legami nel rispetto reciproco ed è sempre a scuola che si diviene cittadini italiani.  

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